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Titolo V Disposizioni finali

Art. 20. Scioglimento e liquidazione - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21. Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Brescia.

Brescia, 12/01/2012

 

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