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Titolo I  Disposizioni generali

Art. 1. Costituzione - E' costituita una associazione denominata GRUPPO RICERCA BADIA TRENTA.

  • L'associazione ha sede in Brescia.
  • L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
  • L’associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2. Oggetto e scopo - Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca storica, il recupero alla collettività, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico locale.
A tal fine l'associazione potrà svolgere attività di ricerca, informative e di altro tipo, con particolare riferimento a:

  • Curare il decoro artistico della chiesa di sant’Antonio di Padova di via Badia, 86 in Brescia.
  • Promuovere attività di ricerca nel campo dei beni culturali tramite convegni, riunioni, workshop, visite, mostre, seminari e viaggi studio;per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca storica locale.
  • Organizzare e realizzare manifestazioni, concorsi e scambi culturali ed artistici anche con il contributo ed il sostegno di Enti pubblici, Università ed altri soggetti pubblici e privati
  • Favorire ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, musicali, e dello spettacolo in genere.
  • Pubblicare libri, articoli, periodici a stampa o fornire informazioni via web.
  • Collaborare con mezzi mediatici locali (televisioni, radio, giornali).
  • Partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle potenzialità culturali in questo campo.
  • Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento dello scopo sociale.
  • Fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate anche incaricando, assumendo, professionisti, conferenzieri, esperti od altro personale specializzato estraneo.
  • Accedere, ove lo ritenga necessario, a contributi volontari pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
  • Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.


Titolo II I soci

Art. 3. Ammissione - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate all'attività dell'associazione, ne condividono le finalità e si impegnano per la realizzazione delle stesse.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, che decide l’accoglienza dei nuovi aderenti entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda si intende accolta.
I soci sono tenuti al pagamento, entro il 31 marzo, di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
L’associazione ha soci fondatori, onorari ed ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato in prima persona alla costituzione dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione. Sono soci onorari persone, Enti od Istituzioni, distintisi per la loro opera di conoscenza, salvaguardia, promozione e conservazione dei beni culturali, ed insigniti di tale carica su proposta del Consiglio Direttivo. Sono ordinari le persone od Enti che aderiscono all’Associazione, successivamente alla sua costituzione.
Possono essere soci sia persone fisiche maggiorenni, che persone giuridiche, che enti, pubblici o privati, i quali presentino interesse per il mondo dei beni culturali.
L’appartenenza degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai diritti nei confronti dell’Associazione.

Art. 4. Adesione - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 5. Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
I Soci in qualsiasi momento possono notificare al Consiglio direttivo od al Presidente dell’Associazione la propria volontà di recesso con efficacia, salvo i casi di giusta causa, dall’esercizio successivo a quello in cui avviene la comunicazione. La comunicazione deve avvenire mediante lettera.
Il mancato versamento della quota associativa costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall’esercizio per il quale non viene versata la quota.
Il socio può essere escluso dall’Associazione per gravi mancanze nei confronti dell’associazione medesima o per gravi inadempienze di legge, su provvedimento motivato dell’assemblea ordinaria. In presenza di altre gravi inadempienze o gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo. Contro il provvedimento l’escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista.


Titolo III Organi

Art. 6. Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo

Art. 7. Assemblea dei soci - L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 8. Partecipazione all’assemblea e diritto di voto - L’assemblea è composta da tutti i soci che alla data di convocazione risultano iscritti e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.
Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un delegato, con delega scritta. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 9. Funzionamento e attribuzioni dell’assemblea - L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio e del rendiconto dell’anno precedente. L’assemblea provvederà, inoltre,

  • alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Presidente;
  • a delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione ed ad approvarne il programma;
  • ad approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • a deliberare sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  • a deliberare sull’opposizione di un socio al provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto, sul trasferimento della sede e sullo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione, eletto dall’assemblea stessa, che provvederà alla nomina di un Segretario.
Della adunanza il segretario redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario stesso. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 10. Modalità di convocazione dell’assemblea - L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria entro 60 giorni dalla richiesta motivata da almeno un decimo dei soci oppure ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi necessario.
La convocazione avviene mediante avvisi personali, che possono essere inviati mediante raccomandata, fax o e-mail con avviso di recapito, almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide:

  •  in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci,
  •  in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avere luogo per alzata di mano od a scrutinio segreto se la maggioranza dei soci presenti ne faccia esplicita richiesta. Nel computo del numero dei voti non si tiene conto del numero degli astenuti ed, in caso di votazione segreta, delle schede bianche o nulle.

Art. 11. Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari - Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel computo del numero dei voti non si tiene conto del numero degli astenuti ed, in caso di votazione segreta, delle schede bianche o nulle.
Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 12. Consiglio direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione.
In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, Contro il provvedimento l’escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista. In tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea stessa.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alta sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 13. Il Presidente - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente de! Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera dei Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Art. 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art 16. Il Tesoriere - Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.


Titolo IV  Patrimonio e bilancio

Art. 17. Il Patrimonio - Il Patrimonio sociale, indivisibile è costituito da:

  1. le quote associative annuali;
  2. contributi elargiti dallo Stato, dai privati, Enti pubblici e/o privati;
  3. rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati a Soci;
  4. proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
  5. donazioni mobiliari, immobiliari e d’altro genere comunque pervenute;
  6. le donazioni e i contributi vengono accettati dall’Associazione compatibilmente con gli scopi sociali;
  7. dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare al patrimonio.
  8. dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’associazione.

Art. 18. Esercizi sociali - L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Entro 15 giorni dalla data prevista per l’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.
Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo si riunisce per la predisposizione dei prospetti da presentare alla assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario.

Art. 19. Avanzo di gestione - L’eventuale avanzo di gestione di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Titolo V Disposizioni finali

Art. 20. Scioglimento e liquidazione - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21. Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Brescia.

Brescia, 12/01/2012

 

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