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Titolo IV  Patrimonio e bilancio

Art. 17. Il Patrimonio - Il Patrimonio sociale, indivisibile è costituito da:

  1. le quote associative annuali;
  2. contributi elargiti dallo Stato, dai privati, Enti pubblici e/o privati;
  3. rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati a Soci;
  4. proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
  5. donazioni mobiliari, immobiliari e d’altro genere comunque pervenute;
  6. le donazioni e i contributi vengono accettati dall’Associazione compatibilmente con gli scopi sociali;
  7. dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare al patrimonio.
  8. dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’associazione.

Art. 18. Esercizi sociali - L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Entro 15 giorni dalla data prevista per l’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.
Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo si riunisce per la predisposizione dei prospetti da presentare alla assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario.

Art. 19. Avanzo di gestione - L’eventuale avanzo di gestione di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.