Titolo II I soci
Art. 3. Ammissione - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate all'attività dell'associazione, ne condividono le finalità e si impegnano per la realizzazione delle stesse.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, che decide l’accoglienza dei nuovi aderenti entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda si intende accolta.
I soci sono tenuti al pagamento, entro il 31 marzo, di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
L’associazione ha soci fondatori, onorari ed ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato in prima persona alla costituzione dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione. Sono soci onorari persone, Enti od Istituzioni, distintisi per la loro opera di conoscenza, salvaguardia, promozione e conservazione dei beni culturali, ed insigniti di tale carica su proposta del Consiglio Direttivo. Sono ordinari le persone od Enti che aderiscono all’Associazione, successivamente alla sua costituzione.
Possono essere soci sia persone fisiche maggiorenni, che persone giuridiche, che enti, pubblici o privati, i quali presentino interesse per il mondo dei beni culturali.
L’appartenenza degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai diritti nei confronti dell’Associazione.
Art. 4. Adesione - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
Art. 5. Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
I Soci in qualsiasi momento possono notificare al Consiglio direttivo od al Presidente dell’Associazione la propria volontà di recesso con efficacia, salvo i casi di giusta causa, dall’esercizio successivo a quello in cui avviene la comunicazione. La comunicazione deve avvenire mediante lettera.
Il mancato versamento della quota associativa costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall’esercizio per il quale non viene versata la quota.
Il socio può essere escluso dall’Associazione per gravi mancanze nei confronti dell’associazione medesima o per gravi inadempienze di legge, su provvedimento motivato dell’assemblea ordinaria. In presenza di altre gravi inadempienze o gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo. Contro il provvedimento l’escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista.