Titolo III Organi
Art. 6. Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
Art. 7. Assemblea dei soci - L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti.
Art. 8. Partecipazione all’assemblea e diritto di voto - L’assemblea è composta da tutti i soci che alla data di convocazione risultano iscritti e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.
Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un delegato, con delega scritta. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 9. Funzionamento e attribuzioni dell’assemblea - L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio e del rendiconto dell’anno precedente. L’assemblea provvederà, inoltre,
- alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Presidente;
- a delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione ed ad approvarne il programma;
- ad approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- a deliberare sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- a deliberare sull’opposizione di un socio al provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto, sul trasferimento della sede e sullo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione, eletto dall’assemblea stessa, che provvederà alla nomina di un Segretario.
Della adunanza il segretario redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario stesso. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Art. 10. Modalità di convocazione dell’assemblea - L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria entro 60 giorni dalla richiesta motivata da almeno un decimo dei soci oppure ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi necessario.
La convocazione avviene mediante avvisi personali, che possono essere inviati mediante raccomandata, fax o e-mail con avviso di recapito, almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide:
- in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni possono avere luogo per alzata di mano od a scrutinio segreto se la maggioranza dei soci presenti ne faccia esplicita richiesta. Nel computo del numero dei voti non si tiene conto del numero degli astenuti ed, in caso di votazione segreta, delle schede bianche o nulle.
Art. 11. Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari - Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel computo del numero dei voti non si tiene conto del numero degli astenuti ed, in caso di votazione segreta, delle schede bianche o nulle.
Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art. 12. Consiglio direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione.
In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, Contro il provvedimento l’escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista. In tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea stessa.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alta sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
Art. 13. Il Presidente - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente de! Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera dei Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Art. 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
Art. 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Art 16. Il Tesoriere - Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.